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Whistleblowing

Le segnalazioni whistleblowing – ovvero le segnalazioni di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Ente, richiamati all’art. 2 del D. Lgs. n. 24/2023, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo riferito al National Biodiversity Future Center (NBFC) devono essere trasmesse secondo quanto di seguito previsto.

NBFC si adopera affinché coloro i quali abbiano effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, intendendosi – ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023 – qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca, o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Le Segnalazioni oggetto della presente sezione
NBFC incoraggia la presentazione di una segnalazione (di seguito individuate anche come “whistleblowing”) che abbia ad oggetto le seguenti violazioni (come definite nella sezione dedicata della procedura adottata e individuate nell’art. 2 del D.Lgs. n. 24/2023):

1. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri 3), 4), 5) e 6);

2. condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei numeri 3), 4), 5) e 6);

3. illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali indicati nel relativo allegato al D.Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione europea indicati nell’allegato alla Direttiva (UE) n. 2019/1937, seppur non indicati nel relativo allegato al D.Lgs. n. 24/2023, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

4. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea;

5. atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

6. atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5).

Le segnalazioni possono avere ad oggetto:
• informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse;
• informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse;
• elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Con specifico riferimento alle condotte di cui al numero 2) si richiamano, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie:
• condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
• violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per NBFC ai sensi del Decreto;
• sospetti di violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per NBFC ai sensi del Decreto;
• operazioni per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per NBFC ai sensi del richiamato Decreto.

La nuova normativa prevede diversi canali di segnalazione, il cui utilizzo è necessariamente subordinato alla sussistenza di determinati presupposti:
• canali di segnalazione interna, di cui si dirà di seguito;
• canali di segnalazione esterna;
• divulgazione pubblica.

Le Segnalazioni di Violazioni di cui al numero 2), possono essere effettuate solo tramite il canale di Segnalazione interna.

Canale di Segnalazione interna
Ai sensi di legge, NBFC ha attivato un proprio canale di segnalazione interna di cui al D. Lgs. n. 24/2023, che garantisce, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione di tale canale è stata affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di NBFC.

Il responsabile è stato debitamente autorizzato da NFBC al trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni interne.

Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso le seguenti modalità:
- segnalazione via applicativo web all’indirizzo https://nationabiodiversityfuturecenter.whistleblowing.it

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